Infirmitas sexus. Mai sentito questo termine? Eppure è stata una legge italiana fino al 17 luglio 1919. Decretava l’incapacità o meglio l’impedimento dovuto al sesso, un principio giuridico che ha “castigato” la donna dall’incipit della sua storia, forse da quando Ercole, uccidendo Ippolita Regina della Amazzoni, ribaltò la situazione vigente e la società da matriarcale è diventata patriarcale
Nello specifico, nell’ordinamento italiano l’infirmitas sexus è stata abrogata solo nel 1919 con la Legge Sacchi firmata dall’allora Guardasigilli (Ministro di Giustizia) Ludovico Mortara.
Nel percorso dell’evoluzione femminile, forse questo è stato il principio più duro da rimuovere. Aspre battaglie si sono condotte per ottenere l’uguaglianza di trattamento, ovvero per il riconoscimento della parità dei diritti.
Nell’antica Roma, le donne erano soggette a diverse limitazioni e non vi era alcuna valida ragione se non quelle spiegate dai giuristi latini con pretese qualità negative come l’ignorantia iuris (ignoranza della legge), imbecillitas mentis (inferiorità naturale), infirmitas sexus (debolezza sessuale), levitatem animi (leggerezza d’animo). Per questi motivi, era dunque equo e necessario essere gestite.
Il bello però è che, con la capacità di “rigirare la frittata” di grande giurista, Cicerone scrisse: “Mulieres omnis propter infirmitatem consili maiores in tutorum potestatem esse voluerunt” (Tutte le donne volevano essere sotto la tutela dei loro parenti maschi a causa della loro debolezza). Quindi quella che fu una imposizione fu fatta passare per una scelta consapevole delle donne tanto che ormai rientrava nel loro DNA l’accettazione di tale pregiudizio.
Un’imposizione che serviva meramente a garantire agli uomini lo stretto controllo sulla loro discendenza, ovvero la certezza della paternità, e che riconoscesse agli uomini il diritto sui figli e non su chi li aveva messi al mondo.
Il “grande” Augusto dette il ben servito alla moglie Scribonia pochi istanti dopo la nascita della loro figlia Giulia e, convolato a nozze pochi giorni dopo con l’amata Livia a questa, di fatto, fu affidata l’infante per essere cresciuta.
Questo perché la legislazione romana si basava sui mores, gli antichi costumi e usanze dei padri – e non delle madri – posti a fondamento della gran parte delle leggi romane.
Sin dai primi secoli della sua storia, il diritto romano rifletteva le regole di una società in cui il capo indiscusso era l’uomo, con un potere di vita e di morte (“ius vitae ac necis“) sulla casa e sulla famiglia, inclusa anche l’intera servitù.
Ma se quanto declinato è diritto antico, ulteriormente aggravato nelle epoche successive quando se una donna sapeva leggere e scrivere era tacciabile di stregoneria, il prosieguo della storia non si è distaccato di molto da questa forma.
La differenza di genere non riconosceva la donna come soggetto giuridico di pari diritti nei confronti dell’uomo. Una discriminazione in base al sesso che dettava alla legislazione di non riconoscere alla donna pari valore. Una differenza di genere che discriminava il genere femminile sminuendolo e mercificandolo per alleanze, strumentalizzandolo per le discendenze.
Un “vaso contenitore” fu definita la donna anche nel Novecento, quando di una moglie fastidiosa ci si poteva sbarazzare grazie alla testimonianza compiacente di un parroco o una “mammana”, facendo spalancare a Roma le porte di Santa Maria della Pietà, l’ospedale nel 1548 e trasformato in un manicomio dopo l’Unità. Ospiti erano per lo più donne debilitate dalle continue gravidanze che avevano visto morire i loro figli o se li erano visti sottrarre.
Un figlio concepito fuori dal matrimonio marchiava per sempre una donna ma anche la sua discendenza, soprattutto femminile. Eclatante il caso del 1835 a Castel Gandolfo di una bambina di 10 anni violentata ma che ha visto il suo stupratore, Fortunato Manupelli, assolto perché la vittima era figlia di una donna sola “non lodevole nella condotta in fatto di costume e di grave scandalo”
D’altra parte è di Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d’Italia, il testo del 1907 che recita “Le madri che abbandonano i figli non sono esemplari di delicatezza ed è molto probabile che si recherebbero davanti all’ufficiale di stato civile, per attribuire la paternità ad una persona estranea al concepimento del bambino ed allo scopo soltanto di organizzare un ricatto”
Una madre nubile era dunque una donna deviata e la devianza è un male ereditario. Se il padre di un figlio illegittimo poteva svincolarsi facilmente dalle sue responsabilità di genitore, visto che la legge tutelava il marito infedele, la madre di un bambino non riconosciuto era condannata per sempre e spesso venivano denunciate dai preti e dalle “mammane”. Il disonore, tra l’altro, era un male da cui la donna poteva riscattarsi solo in due modi: sposandosi o separandosi dal frutto della colpa. Non a caso, nello Stato Pontificio e fino all’Unità d’Italia il numero degli “esposti” superava i mille bambini all’anno! Il marchio d’infamia, insomma, ricadeva solo sulle donne.
Si è dovuto attendere sempre quel 1919 per vedere le donne conquistare finalmente la legittimazione a compiere atti e a prendere decisioni di carattere contrattuale senza l’autorizzazione del padre o del marito
Fu così che in quel 1919 l’Ordine degli Avvocati accolse per la prima volta una donna, Lidia Poët. Laureatasi a Torino a pieni voti nel 1881, con una tesi sulla condizione femminile in Italia e sul diritto di voto per le donne, dopo aver svolto la pratica forense e superato brillantemente al primo tentativo l’esame di abilitazione, come di prassi, richiese l’iscrizione all’Ordine. Che fu accolta! Ma la cosa destò un grande scandalo, soprattutto tra i colleghi uomini e tra i magistrati, tant’è che non essendo previsto alcun esplicito divieto all’iscrizione di una donna, avvocati e magistrati coalizzati ricorsero alla Corte d’Appello di Torino, adducendo che la presenza di una donna al banco della difesa avrebbe compromesso «la serietà dei giudizi e gettato discredito sulla magistratura stessa, perché, se l’avvocata avesse vinto la causa, le malelingue avrebbero potuto malignare che la vittoria sarebbe stata dovuta alla leggiadria dell’avvocatessa più che alla sua bravura».
Purtroppo la Corte diede loro ragione e con una sentenza del novembre 1883 fu sancito che: «L’avvocheria è un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine….è disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste». Inutile dirlo, la sentenza fu confermata dalla Corte di Cassazione nell’aprile 1884 con la ragione dell’infirmitas sexus
Ma Lidia tenne duro, continuò a praticare nello studio del fratello e a lottare, fino alla legge del 1919 che la vide, all’età di 65 anni, a indossare nuovamente la toga che le era stata tolta solo perché donna e ad essere chiamata – e a pieno titolo! – avvocato.
E non si fermò: è alla sua lotta che deve tutto il voto alle donne del 1946! Quarant’anni prima la Corte di Appello di Firenze escluse l’iscrizione femminile nelle liste elettorali dicendo che: «la donna ob infirmitatem sexus non ha né può avere la robustezza di carattere, quella energia fisica e mentale necessaria per disimpegnare come l’uomo le pubbliche cariche».
Il 2 giugno 1946 si concretizzò la definitiva vittoria di quel principio di uguaglianza
La Legge del 17 luglio 1919 recita: «Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento». Eppure, solo dal 1963 le donne possono partecipare al concorso in magistratura: fino ad allora, quindi, nelle aule di giustizia, fu negato il principio di uguaglianza
Da quelle donne che, ormai per DNA (o per “lavaggio del cervello”?) si sentivano inferiori all’uomo e a lui obbedivano accettando ogni male, al cambiamento delle condizioni sociali che hanno spinto le donne a lottare per vedere abrogata quella legge discriminatoria della infirmitas sexus il percorso fu lunghissimo. La storia ci restituisce tante donne protagoniste, ma la maggior parte di esse hanno lavorato – e manovrato – alle spalle di uomini che si sono presi tutto il merito della storia
Ma in quel 1919, un Parlamento si soli uomini votò all’unanimità la Legge Sacchi, dichiarando che l’abrogazione era «reclamata insistentemente sia da correnti femministe che da correnti giuridiche… che volevano abbattere espressamente e risolutamente una tradizione di molti secoli e rimettere il diritto al passo coi tempi….visto che gli stessi ordinamenti scolastici avevano aperto alle donne il conseguimento di quei diplomi che sono l’immediato e principale presupposto dell’abilitazione alle cosiddette professioni liberali».
Ma ancora non ci siamo: di strada ne abbiamo fatta, ma ce n’è ancora tanta da percorrere. Si sarà giunti alla mèta quando TUTTI gli uomini capiranno che uomo e donna sono soggetti complementari l’uno all’altra, che i due generi insieme costituiscono una unica grande forza!
Anna Maria
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Roma Pittrice – Mostra a Palazzo Braschi




